• 16 maggio 2012
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Commercio all'ingrosso

Quando e cosa serve

 

ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO – PROCEDURE E REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ.

 

L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso è subordinata al possesso di requisiti morali e, per il settore alimentare, anche di quelli professionali.

Per quanto riguarda i requisiti morali,  l’articolo  71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, dispone che non possono esercitare l’attività commerciale (salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione): 

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio,  insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,  rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica compresi i delitti di cui al libro II, titolo vi, capo ii del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività,  per delitti di frode nella preparazione e  nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge  31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, per i casi di cui all’articolo 71, comma 1, lettere b),c),d),e),f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione

N.B.: per quanto riguarda i soggetti dichiarati falliti, si precisa che il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha abrogato l’istituto della riabilitazione civile; gli stessi, pertanto, possono esercitare l’attivita’ di commercio all’ingrosso, purché il fallimento sia stato dichiarato chiuso.

I requisiti morali devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

•        il titolare dell’impresa individuale;

•        tutti i soci delle società in nome collettivo;

•        i soci accomandatari delle società in accomandita semplice;

•        tutti i componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali e cooperative e altri soggetti collettivi;

•        il preposto all’esercizio dell’attività di commercio di prodotti alimentari.

 

I requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari sono quelli previsti dall’art. 71 comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

 

Ai sensi dell’art. 35 comma 2 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso è soggetto alla presentazione al Comune competente per territorio di una dichiarazione di inizio attività.

 

Al modello di comunicazione al registro delle imprese dell’inizio attività di commercio all’ingrosso, dovrà essere allegata la copia della dichiarazione con il timbro o la ricevuta di presentazione della stessa al Comune competente.

 

La data di inizio dell’attività di commercio all’ingrosso non potrà in nessun caso essere precedente alla data di presentazione della dichiarazione al Comune.

 

 

 


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