Ruolo periti ed esperti
Introduzione
Il ruolo è distinto in categorie e subcategorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che vengono svolte nella provincia.
L'iscrizione nel ruolo non ha carattere abilitativo; l'attività di perito ed esperto può essere svolta anche senza l'iscrizione che, pertanto, ha la funzione di semplice riconoscimento, da parte della Camera di Commercio, del possesso di idonei requisiti tecnici e professionali.
A chi si rivolge il servizio
Quando e cosa serve
Per ottenere l'iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.
Devono inoltre esibire tutti i titoli e i documenti validi a comprovare l'idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie (non più di tre) e subcategorie per le quali è richiesta l'iscrizione.
La domanda d'iscrizione (in bollo) deve essere presentata presso la Camera di Commercio, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
All'esame della domanda provvede la Commissione provinciale per il Ruolo dei Periti e degli Esperti, che ha la facoltà, qualora ritenga che la documentazione esibita non sia sufficiente a comprovare l'idoneità del candidato, di sottoporre l'interessato a un colloquio.
Sulla richiesta d'iscrizione si deve pronunciare entro 60 giorni, su proposta della Commissione, la Giunta della Camera di Commercio I.A.A..
In caso di modifica della residenza è necessario fare una esplicita comunicazione alla Camera di Commercio competente.
Riferimenti normativi
- R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, art. 32