Spedizionieri
Introduzione
Legge 14 novembre 1941, n. 1442
Lo spedizioniere è chi svolge abitualmente attività di spedizione per terra, per mare o per aria, obbligandosi a provvedere in proprio nome o per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto con il vettore, al compimento della spedizione o alle operazioni accessorie (imballaggio, custodia e deposito, carico e scarico delle merci e adempimenti amministrativi connessi).
L'8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 59/2001 di recepimento della Direttiva europea 2006/123/CE, meglio nota come "direttiva Bolkenstein" che ha soppresso l'Elenco autorizzato dei soggetti che svolgono l'attività di spedizioniere.
Sono rimasti in vigore i requisiti morali, tecnici e finanziari che devono essere dimostrati alla Camera di Commercio competente al momento della presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A..
Da tale data l'impresa potrà iniziare immediatamente l'attività e procedere con l'iscrizione al Registro delle Imprese, tramite la proceduta telematica di "ComUnica".
Sempre dalla data di presentazione della S.C.I.A., la Camera di Commercio I.A.A. avrà sessanta giorni di tempo per la verifica dei requisiti dichiarati . In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ente camerale dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di trenta giorni.