• 16 maggio 2012
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Carnet ATA

Introduzione

Carnet ATA

Il Carnet ATA ("Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea di merci destinate a fiere e mostre, nonché di campioni commerciali e di materiale professionale, senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l’ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.

Ciò è reso possibile da una catena di garanzia internazionale formata da Enti che, oltre ad emettere i Carnet nel proprio Paese, svolgono la funzione di garanti nei confronti delle Amministrazioni doganali e sono tenuti ad anticipare alle Autorità doganali le somme richieste per irregolarità riscontrate nell’utilizzo dei Carnet.

In Italia Ente garante ed emittente è l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, che distribuisce i documenti a livello provinciale, attraverso le Camere di Commercio.

I Paesi che accettano il Canet ATA

Il Carnet è utilizzabile solo nei Paesi che aderiscono alla Convenzione ATA. L’elenco aggiornato è consultabile sul sito internet di Unioncamere - Area Attività: Documenti Commercio Estero - Il Carnet ATA. Non è richiesto nei paesi dell’UE.

Composizione del Carnet ATA

Il documento si compone di una copertina, contenente sul retro tutte le principali informazioni sul suo corretto utilizzo, di una seconda copertina di colore verde e di un numero variabile di fogli. La seconda copertina verde, contiene le indicazioni generali indispensabili, nonché, sul retro, la lista descrittiva delle merci per le quali il Carnet è rilasciato.

Merci per le quali può essere rilasciato il Carnet ATA

Le merci che possono essere scortate da Carnet ATA per l’importazione temporanea sono le seguenti: materiale professionale, campioni commerciali, merci destinate ad essere presentate a fiere, mostre o manifestazioni similari, materiale scientifico e pedagogico, attrezzature sportive per partecipare a gare, materiale pubblicitario, materiale per foto e cineriproduzione.

Con particolare riferimento al materiale professionale sono però esclusi i beni aventi le seguenti destinazioni d’uso: il trasporto, la fabbricazione industriale, il confezionamento di merci, lo sfruttamento di risorse naturali, la riparazione e manutenzione di immobili, l’esecuzione di lavori di terrazzamento o similari, a meno che non si tratti di utensili a mano.

In alcuni Paesi possono però esistere specifiche limitazioni anche per le suddette categorie di merci.

In base all'articolo 3.4 della Convenzione, sono comunque escluse dalla utilizzazione del Carnet ATA le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione.

Utilizzo del documento, documentazione, costi

L’uso del Carnet (istruzioni) è ammesso da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell’apposito spazio della copertina verde. Gli spedizionieri e le altre persone abilitate in base alle leggi doganali dei Paesi dell’UE possono effettuare le operazioni senza necessità di figurare nell’apposito spazio di copertina.

Il Carnet deve essere richiesto alla CCIAA presso la quale la Ditta ha la propria sede, mentre per le persone fisiche si fa riferimento alla residenza.

Per ottenere il Carnet occorre:

·  compilare e sottoscrivere, da parte del legale rappresentante, in triplice copia, la  domanda e la lista dettagliata delle merci, scaricabili da questa pagina. La domanda è anche disponibile presso il Servizio Commercio Estero della CCIAA.

·  presentare, a seconda dei casi, ricevuta del pagamento a mezzo bonifico bancario a favore di INA Assitalia del premio assicurativo previsto, oppure originale della polizza per Carnet ATA rilasciata dall'Agenzia Generale INA Assitalia dietro presentazione di adeguata documentazione. Il premio varia in base al valore della merce, con un minimo di € 56,25.

La polizza non assicura la merce ma garantisce le Dogane estere in caso di irregolare utilizzo del Carnet ATA.

Si fa presente che la ditta titolare del Carnet ATA risponde sempre per qualsiasi inadempienza dell’utilizzatore.

Il Carnet ATA deve essere restituito alla CCIAA dopo l’utilizzo e comunque entro otto giorni dalla scadenza.

Costi


A chi si rivolge il servizio

Per tutti i soggetti e le imprese che esportano temporaneamente dal territorio comunitario:

  • campioni commerciali
  • merce destinata all'esposizione in mostre e fiere
  • materiale professionale

Quando e cosa serve

Il rilascio del Carnet ATA è subordinato alla presentazione di una domanda , redatta su apposito modulo, con l'elenco dettagliato delle merci in esportazione temporanea e di una garanzia assicurativa calcolata sul valore delle merci medesime. I tempi di rilascio del Carnet sono di 2-3 giorni.


A chi e dove rivolgersi


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